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Contributo spese viaggio
Contributo spese monta
Contributo spese viaggio L.700.000.000
Gli allevatori di cittadinanza italiana o esercenti in forma di impresa l'attività allevatoria in Italia e le
persone giuridiche del pari esercenti in forma di impresa l'attività allevatoria in Italia che per la
stagione di monta 1996 inviano fattrici alla monta di stalloni funzionanti all'estero, con tasso ufficiale
di monta non inferiore a L.7.500.000 oppure a Lst. 3.000, Franchi francesi 24.000, Marchi tedeschi
7.000 per stalloni funzionanti in Europa e non inferiore a Doll. 10.000 per stalloni funzionanti in USA
ed in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. 23198 del 26/7/94 per la monta pubblica
(allegato al presente piano) saranno ammessi a beneficiare del contributo sotto descritto.
Il contributo sarà perequato a seconda che la fattrice sia stata inviata alla monta in Francia o
Germania (coeff. 1), Inghilterra (coeff. 1,35), Irlanda (coeff. 1,7), U.S.A. (coeff. 5).
Per altre nazioni i coefficienti verranno stabiliti proporzionalmente ai costi e comunque in misura non
superiore al coeff. 5.
L'importo del contributo è determinato considerando la somma a disposizione ed in proporzione al
numero delle fattrici aventi diritto. In ogni caso il contributo non potrà superare l'importo di L.
2.000.000 per il coeff. 1 e non potranno essere erogati importi superiori al 70% del costo della
monta cui la fattrice è destinata nel 1996.
Per le fattrici provenienti da Sicilia e Sardegna il contributo sarà aumentato di L. 500.000.
La liquidazione avverrà in misura proporzionale alla disponibilità.
La fattrice per cui è richiesto il contributo non potrà essere venduta a soggetto non residente in Italia
se non dopo il suo rientro in Italia. Il prodotto nato dall'accoppiamento dell'anno per il quale è stato
richiesto il contributo dovrà essere nazionalizzato secondo le vigenti disposizioni del J.C.I. In caso di
violazione delle norme di cui sopra, il venditore sarà tenuto a rimborsare il quadruplo del contributo
UNIRE percepito.
In caso di morte all'estero della fattrice per cause naturali nulla sarà dovuto dall'allevatore.
Il contributo sarà erogato al ritorno della fattrice in Italia.
Documenti richiesti:
- fotocopia fattura quietanzata relativa al trasporto in Italia
- fotocopia del passaporto della fattrice vistato per l'uscita dall'Italia dal J.C.I. e per il rientro in Italia
dall'ente paritetico straniero.
- fotocopia documentazione sanitaria di viaggio e bolla doganale per i paesi extracee
- fotocopia contratto di monta dello stallone estero per il 1996.
- fotocopia del contratto di monta dello stallone che ha coperto la fattrice nell'anno di rientro.
In caso di utilizzo di automezzo proprio l'allevatore dovrà attestare il fatto con dichiarazione resa ai
sensi dell'Art. 4 della legge n. 15 del 1968, nonchè produrre fotocopia autenticata del libretto di
circolazione del mezzo. E' previsto inoltre che in caso di utilizzo di mezzo proprio, l'importo venga
forfetizzato in L. 1.200.000 per il coefficiente 1, i coefficienti da applicarsi sono quelli previsti nel
presente Regolamento. Inoltre in detto caso, ma anche quando le fatture relative al trasporto
dall'Italia siano di importo inferiore ai richiamati importi derivanti dall'applicazione dei coefficienti,
l'allevatore dovrà integrare la documentazione con fatture quietanzate relative relative a pensione,
oneri, accessori o costo monta: quest'ultimo ove non oggetto di altri contributi UNIRE nell'ambito
dei programmi allevatori. In ogni caso il presente contributo non potrà superare il 70% delle spese
sostenute e pagate e il 70% del costo della monta cui la fattrice è destinata nel 1996.
Nota: il contributo non sarà assegnato alle cavalle uscite e contribuite nel 1995 e precedenti anni e
rimaste all'estero per le successive stagioni. Non sarà ugualmente assegnato alle cavalle acquistate
all'estero e non ancora rientrate in Italia.
Termine per la presentazione domande: 30/9/96.
Termine per la presentazione della documentazione entro 40 giorni dal rientro della fattrice in Italia.
In caso di insufficiente disponibilità il contributo potrà essere percentualmente ridotto.
Contributo sulle spese di monta di stalloni all'estero L.2.250.000.000
Gli allevatori saranno ammessi a beneficiare di un contributo sul tasso di monta 1996 di stalloni di
particolare rilevanza per il miglioramento genetico del patrimonio ippico nazionale.
Gli stalloni utilizzabili dovranno essere vincitori di una corsa di Gr1 o di 2 corse di Gr2, o padri di
vincitori di corsa di Gr1 oppure funzionanti con un tasso ufficiale di monta di almeno 10.000.000
oppure Lst. 4.000, Franchi francesi 32.000, marchi tedeschi 9.000 ed anche in possesso dei
requisiti minimi previsti dal D.M. 23198 del 26/7/94 per la monta pubblica (allegato al presente
piano).
Sono ammesse a beneficiare del contributo cavalle che per la stagione di monta 1996 siano:
- maiden (mai coperte) nate nel 1990 ed anni seguenti.
- o alla 2a annata di monta e rimaste vuote nel 1995
- o gravide con data ultimo salto non posteriore al 15/6/95
- o vuote ma che abbiano partorito un puledro vivo e vitale e registrato al JCI nel 1995
Le cavalle dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti genealogici riportati nell'allegata tabella.
Entità del contributo:
il contributo sarà pari al 40% del tasso ufficiale di monta con un massimo erogabile di L. 25.000.000
a fattrice.
La liquidazione avverrà in misura proporzionale alla disponibilità.
Note: Le cavalle che utilizzeranno delle monte in oggetto non potranno essere vendute o affittate a
soggetti residenti all'estero gravide delle monte stesse. L'eventuale prodotto della monta dovrà
essere obbligatoriamente nazionalizzato, secondo le vigenti norme regolamentari del Jockey Club
Italiano. In caso di violazione delle norme di cui sopra l'allevatore sarà tenuto a versare all'UNIRE il
quadruplo del contributo percepito.
Nel caso di fattrici in comproprietà le stesse andranno imputate ad uno dei comproprietari ai quali si
applicherà la sopracitata regola.
Non saranno ammessi contratti senza condizione per stalloni funzionanti in Europa.
L'allevatore si impegna a consentire l'ispezione della cavalla in ogni momento da parte di un
Veterinario nominato dal J.C.I., al fine di accertarne l'esistenza in vita o lo stato di gravidanza.
L'allevatore sarà inoltre tenuto entro il 30/6/97 a comunicare all'ANAC l'esito dell'accoppiamento
per il quale ha percepito il contributo pena l'esclusione dell'allevatore da analogo contributo ove
previsto dal piano provvidenze 1997.
La differenza fra importo pagato ed il contributo percepito in base al presente regolamento sarà
considerata finanziabile ai fini dell'utilizzo dei buoni di cui ai punti 3 e 4 del presente piano 1996.
Termine per la presentazione delle domande: 15/10/1996.
Termine per la presentazione della documentazione: 30/6/1997.
Documenti richiesti: fattura monta; contabile bancaria del pagamento effettuato a mezzo bonifico od
altro idoneo documento attestante l'avvenuto pagamento; certificato veterinario di accertata
gravidanza in data 1/10 o posteriore. In caso di utilizzo di monta derivante da caratura: fattura
acquisto caratura o copia documentazione depositata presso il J.C.I. da cui risulti tale acquisto,
certificato di accertata gravidanza in data 1/10 o posteriore.
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