Ai sensi dell'art.9 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art.2 dello Statuto dell'E.N.C.I., viene istituito presso l'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano il Libro genealogico del Cavallo da Sella Italiano. Detto Libro è gestito dal citato Ente ai sensi della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991, sulla base del presente Disciplinare che entra in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Organizzazione del Libro genealogico
Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento del cavallo da Sella Italiano ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
Le attività del Libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Allo svolgimento delle attività del Libro genealogico provvede l'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano con:
la Commissione Tecnica Centrale;
l'Ufficio Centrale del Libro genealogico;
il Corpo degli Esperti.
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del Cavallo da Sella italiano e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
un rappresentante dei Servizi Zootecnici del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari Forestali;
un rappresentante del Corpo Veterinario del Ministero Difesa Esercito;
un rappresentante dei servizi tecnici dell'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei controlli funzionali;
tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale con la maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale, l'Italia meridionale e insulare. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Organi regionali dell'Agricoltura;
tre tecnici esperti in ippicoltura di cui almeno uno docente universitario nominati dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e scelti tra una rosa di non meno di nove nominativi proposti dall'E.N.C.I.;
tre allevatori del Cavallo da Sella iscritti all'Albo degli Allevatori di cui al successivo art.8 e designati dall'E.N.C.I.;
il coordinatore nazionale degli Esperti;
partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione tecnica il funzionario del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
il Direttore Generale dell'E.N.C.I. o un suo delegato partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario e senza diritto di voto.
La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
I componenti della Commissione tecnica restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
La convocazione della Commissione è fatta almeno 20 giorni prima della data della riunione.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Di ogni riunione della Commissione Tecnica è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Ufficio Centrale provvede:
a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del Libro genealogico;
b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari;
c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dalle Norme tecniche;
d) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare. Responsabile dell'attività dell'Ufficio Centrale e dell'applicazione del Disciplinare delle norme tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico è il Direttore dell'E.N.C.I.
Il Corpo degli Esperti è retto da apposito Disciplinare predisposto dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali ed è formato da Ispettori ed Esperti.
Il Corpo degli Esperti è composto da tecnici specializzati in ippicoltura iscritti in appositi Albi istituiti dall'E.N.C.I. Nell'ambito del Corpo degli Esperti l'Ufficio Centrale nominerà i componenti delle Commissioni di visita per la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al Libro genealogico, nonché per la valutazione di puledri e cavalli partecipanti a rassegne, mostre e concorsi, ufficialmente riconosciuti dall'E.N.C.I.
Iscrizione al Libro genealogico
Il Libro genealogico è costituito dalle seguenti sezioni:
I Sezione: Cavallo arabo;
II Sezione: Cavallo anglo-arabo;
III Sezione: Sella italiano.
I) La prima Sezione comprende i cavalli arabi ed è divisa in due sottosezioni:
A) Puro Sangue Arabo (p.s.a.): comprende i soggetti iscritti o iscrivibili allo Stud Book della W.A.H.O.;
B) Puro Sangue Orientale (p.s.o.): comprende i cavalli provenienti dalle zone di origine del Cavallo orientale i cui ascendenti sono stati registrati ufficialmente in Italia ai sensi della L. n. 127/63.
II) La seconda Sezione comprende i cavalli anglo-arabi ed è divisa in due sottosezioni:
A) cavalli con genotipo interamente derivante da ascendenti Puro Sangue inglese (p.s.i.) e p.s.a. iscritti alla sezione I sottosezione A) e loro meticci;
B) cavalli con genotipo derivante per almeno 15/16 da p.s.i. e p.s.a. iscritti alla sezione I sottosezione A) e loro meticci. La restante frazione di 1/16 di genotipo, ovvero 2/32, deve provenire da ascendenti noti a fondo orientale.
In entrambe le sottosezioni i soggetti con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% vengono definiti "Anglo-arabo di complemento" e tale loro condizione deve essere evidenziata in tutti i documenti ufficiali.
III) La terza Sezione comprende:
A) soggetti iscritti al Libro genealogico ed ai Registri anagrafici delle razze da sella (Maremmano, Salernitano e Persano) e che abbiano i requisiti previsti dalle Norme tecniche;
B) soggetti (F1) nati dall'incrocio tra cavalli iscritti al Libro genealogico del Maremmano e cavalli iscritti al Registro anagrafico del
Salernitano o del Persano;
C) soggetti nati dalla riproduzione tra meticci F1 e delle successive generazioni;
D) soggetti nati dalla riproduzione tra loro di cavalli di cui ai punti A), B) e C) del presente paragrafo e p.s.i., ovvero cavallo arabo (Sezione I) o cavallo anglo-arabo (Sezione II).
Sono iscritti alla corrispondente sezione del Libro genealogico italiano i cavalli provenienti da Paesi Membri della CEE, nonché da Paesi Terzi i cui Libri genealogici siano stati riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. In tal caso, l'individuazione della Sezione di iscrizione del prodotto al Libro genealogico italiano, tiene conto anche della Sezione del Libro genealogico estero in cui è iscritto il genitore straniero.
È istituito l'Albo degli Allevatori.
All'Albo degli Allevatori possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo svolgano attività di allevamento di fattrici iscritte al Libro genealogico del Cavallo da Sella italiano e adibite alla riproduzione.
L'iscrizione all'Albo degli Allevatori è richiesta, per iscritto all'Ufficio Centrale del Libro genealogico dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali completi.
Possono essere iscritti gli allevatori che si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Libro genealogico